
Bonus facciate 2021, un’occasione imperdibile per riqualificare la facciata della tua casa. Scopri se hai tutti i requisiti per beneficiarne e quali sono gli interventi inclusi nell’agevolazione.

La tua abitazione riqualificata acquista più valore, oltre a essere una casa più sostenibile per te e per il pianeta. E questo è sicuramente un buon momento per ristrutturare casa.
Sono tante le agevolazioni fiscali che il Governo ha messo in campo in questi ultimi anni per favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare. Una delle più importanti è il Superbonus 110%, un provvedimento varato dal Decreto Rilancio, che ha previsto l’innalzamento delle detrazioni dell’Ecobonus al 110%, a partire dal primo luglio 2020, per tutti quegli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di un edificio esistente o che riducono il rischio sismico dello stesso.
Un’altra agevolazione importante per la riqualificazione della casa è il bonus facciate 2021, previsto dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 223, legge 27 dicembre 2019 n. 160) e prorogato dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 59, legge 30 dicembre 2020 n. 178).
Con il bonus facciate 2021 hai diritto a una detrazione del 90% delle spese documentate e sostenute per determinati interventi, che puoi utilizzare anche come sconto in fattura o attraverso la cessione del credito.
Ma come funziona, nel dettaglio, questa agevolazione fiscale? Ecco da dove partire:
Il bonus facciate 2021 include esclusivamente interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Fondamentale è che essi sianosituati in centri urbani in zone classificate “A” (centro storico) o “B” (zone di completamento) dagli attuali strumenti urbanistici.
In particolare, la detrazione spetta per:
L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Questi interventi comprendono:
La detrazione, inoltre, spetta anche per:
Se gli interventi riguardanti la facciata sono influenti dal punto di vista termico ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie lorda disperdente (come da es. nel caso di posa del cappotto termico esterno), l’intervento dovrà rispettare i criteri di efficienza energetica, anche in ordine alla trasmittanza termica, attualmente in vigore.
Anche per questi interventi è prevista la procedura di verifica e controllo dell’ENEA per opere di riqualificazione energetica.
La detrazione del bonus facciate 2021 non può essere applicata agli edifici che si trovano in diverse zone territoriali omogenee quali ad es. la zona “C” (zona di espansione), la zona “D” (zona produttiva) o la zona “E” (zona agricola).
Il bonus facciate 2021 non spetta neppure nel caso di interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né nel caso idi interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Puoi usufruire di questa detrazione fiscale in qualità di:
Come soggetto beneficiario devi possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio degli interventi.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Come soggetto beneficiario della detrazione devi:
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto (come definiti dalla legge 76/2016), sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
Hai diritto alla detrazione anche nel caso in cui tu:
Se vuoi approfondire maggiormente, consultala guida Bonus facciate dell’Agenzia delle Entrate.