Cessione del credito d’imposta o sconto in fattura?

Se è arrivato anche per te il momento di ristrutturare casa e vuoi approfittare delle agevolazioni fiscali, ricordati che puoi usufruire anche della cessione del credito o dello sconto in fattura. 

 

Cessione del credito di imposta o sconto in fattura?

  

Cessione del credito di imposta o sconto in fattura, cosa fare?

In una casa c’è sempre qualcosa da fare, ma soprattutto da mettere a posto, prima o poi. I lavori di ristrutturazione diventano quindi inevitabili. Se devi farli, perché non approfittare delle agevolazioni fiscali di questi anni?

 

Certo, non è detto che tu possa sempre farlo. In particolari condizioni (un esempio classico è quello del libero professionista in regime forfetario, detto anche forfettario) non puoi accedere agli sconti fiscali, ma, questa è la grande novità di questi ultimi anni, puoi cedere il tuo credito di imposta o utilizzarlo come sconto in fattura. E ora vediamo come e per cosa.

 

Puoi quindi utilizzare la tua detrazione spettante, attraverso queste due opzioni, per le spese sostenute negli anni 2020 2021 e 2022 per determinati interventi, che ora vedremo, in base a quanto disposto dall’art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77.

 

Per beneficiare di queste agevolazioni, ti conviene partire da qui:

 

  • Cessione del credito o sconto in fattura, come funzionano?
  • Quali sono gli interventi per cui è possibile fare richiesta

 

Cessione del credito o sconto in fattura, come funzionano?

 

Per quanto riguarda la tua detrazione inerente i lavori di ristrutturazione casa, puoi decidere di:

 

  • trasformarla in credito di imposta: il credito d'imposta, che non è oggetto di ulteriore cessione, è utilizzato in compensazione attraverso il modello F24, ed è fruito con la stessa ripartizione (in quote annuali) con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
  • cederla ad altri come credito di imposta: puoi cedere quello che hai maturato con i lavori a banche, assicurazioni o ad un altro intermediario finanziario, oppure alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che, a sua volta, è libera di cederlo a una banca o ad altri intermediari finanziari;
  • avere uno sconto in fattura da parte del fornitore: lui può successivamente recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

 

Ecco, nel dettaglio, come funzionano le due ultime opzioni.

 

Cessione del credito d’imposta

La cessione del credito puoi disporla in favore di: fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, di società ed enti) e, infine, di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

 

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ed è per questo che, per gli interventi che fruiscono del Superbonus 110%, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

 

Utile la precisazione dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, che chiarisce che, nell’ipotesi in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ognuno di loro può decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. E, per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Alcuni condomini possono scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare cosi della detrazione, mentre altri possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

 

Sconto in fattura

Lo sconto in fattura non è altro che il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta. Il credito è di un importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Quali sono gli interventi per cui è possibile fare richiesta

 

Puoi usufruire di questa detrazione fiscale per:

 

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale e di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze; oppure di  interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (qualora ricorrano le condizioni per fruire del Superbonus al 110% ossia qualora siano eseguiti congiuntamente a un intervento trainante di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico). L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ritiene che l’opzione possa essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi  di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;

 

Cessione credito o sconto in fattura per quali interventi

 

  • gli interventi di efficienza energetica: interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 63/2013 (l’Eco-Bonus “rafforzato”); oppure di interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Superbonus 110%;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche;
  • gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici: interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (interventi soggetti alla disciplina “a regime”); oppure di interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo negli stessi integrati per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Superbonus 110%;
  • gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 63/2013 (l’Eco-Bonus “rafforzato”); oppure interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali ricorrono, le condizioni per fruire del Superbonus 110%; oppure di interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ricorrono le condizioni per fruire della disciplina di maggior favore dettata dal DL 63/2013 (il Sisma-Bonus “rafforzato”); oppure interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Superbonus 110%.

 

Se vuoi approfondire l’argomento puoi consultare la guida sulla “piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate.

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