
Una grande opportunità quella del Superbonus del 110%, grazie alla quale oggi hai la possibilità di estendere questa detrazione anche ad altri interventi di ristrutturazione.

L’emergenza da coronavirus ha fermato, per mesi, l’intera economia del Bel Paese. Un momento davvero difficile che sembra essere finalmente passato, sicuramente in buona parte.
Ed è proprio ora che i contagi sono diminuiti in modo netto, in seguito alla perdita di virulenza dell’epidemia, che occorre riprendere in mano le redini del presente, per non perdere nessuna opportunità, soprattutto quelle che possono aiutarti a costruire un futuro migliore.
Questo è il momento giusto per ripartire. È indubbio, c’è molto da fare per ritornare alla normalità, ma una cosa è certa: le misure del Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34), pensate per sostenere e favorire la ripresa del Paese, in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono un buon punto di partenza.

Tra i provvedimenti varati, il Decreto Rilancio ha previsto l’innalzamento delle detrazioni dell’Ecobonus al 110% a partire dal primo luglio 2020, una grande occasione di rilancio per il settore immobiliare nel dopo emergenza Covid-19, ma soprattutto un’occasione unica per dare nuova vita alla tua casa.
Una misura fortemente desiderata dal nostro Gruppo che, insieme alla Community Home Together, è stato promotore in aprile di una “Lettera aperta” al Governo, il cui intento era proprio quello di chiedere misure che rendessero ancora più efficaci i sistemi di incentivi Ecobonus e Sisma Bonus, aumentando, in tal modo, anche la percentuale di cessione del credito d’imposta.

Una misura che oggi ci permette di avvicinarci ancora di più alla sostenibilità abitativa, e di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone attraverso il vivere sostenibile.
Grazie al Superbonus del 110% sarà ancora più facile coinvolgere, attraverso il grande progetto di filiera che è Home Together, cittadini, imprese, istituzioni e professionisti.
Ma come funziona il Superbonus del 110%? Per quali interventi puoi richiederlo? E quali sono i requisiti per fare domanda?

Con il Superbonus del 110% hai diritto a un’agevolazione fiscale del 110%, se vengono eseguiti interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di un edificio esistente o che riducono il rischio sismico dello stesso. Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per tutte quelle spese sostenute per interventi fatti su:
Due sono i pilastri del Superbonus: l’Ecobonus e il Sismabonus. La detrazione del 110%, ai sensi dell’art. 119 del Decreto Rilancio, è riconosciuta per tutte quelle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, considerate fondamentali per effettuare questi interventi ed è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
A prescindere dalla data di inizio degli interventi cui le spese si riferiscono, per applicare l’aliquota corretta, devi fare riferimento soprattutto alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa), nel caso in cui tu faccia domanda come persona fisica, esercente arte e professioni o ente non commerciale, e alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), nel caso in cui tu faccia domanda in qualità di impresa individuale, società o ente commerciale.
Considera che questa agevolazione, come tutte le detrazioni d’imposta, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere richiesta a rimborso.
Vediamo quali sono gli interventi principali, detti anche“trainanti”, che ti consentono di accedere all’aliquota al 110%.

Il testo della legge fa riferimento a tutti quelli che sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare, situata all’interno di edifici plurifamiliari, indipendente dal punto di vista funzionale e che dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
I materiali utilizzati per questo intervento devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Dm Ambiente 11 ottobre 2017).
La spesa massima prevista dal Superbonus 110%, per questa tipologia di interventi, è di:

Gli interventi interessano le parti comuni degli edifici e riguardano la di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento (nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili) e/o per la fornitura di acqua calda sanitaria. Questi nuovi impianti devono essere dotati di:
La detrazione del 110% è concessa per una spesa massima di:
La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito e per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli e collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione e con marcatura CE.

Si fa sempre riferimento agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, ma, in questo caso, gli interventi interessano gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, indipendenti dal punto di vista funzionale e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La detrazione del 110% è concessa per una spesa massima di 30 mila euro per singola unità immobiliare.

La detrazione per gli interventi sismici (Sismabonus), prevista dall’art. 16 del decreto legge n. 63/2013, è stata elevata al 110%, sempre per il periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta di interventi antisismici sugli edifici, come l’adeguamento e/o il miglioramento sismico. Ecco quali sonoi limiti di spesa previsti per usufruire della detrazione:

Photo Credit: tabella estratta dallaGuida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a luglio 2020
Puoi usufruire della detrazione del 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, ma se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui sopra, non andando oltre i limiti di spesa previsti per questi interventi.
Nel caso in cui tu voglia cedere, a un’impresa di assicurazione, il credito corrispondente alla detrazione spettante, e contestualmente stipulare una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, vedrai elevarsi al 90% la detrazione spettante per i premi assicurativi versati.

Puoi usufruire del Superbonus 110% anche per le spese che hai sostenuto per altri interventi, se questi vengono eseguiti congiuntamente con uno degli interventi trainanti (interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico).
Questi interventi aggiuntivi, chiamati anche trainati, sono:

Considera che, nel caso in cui questi interventi vengano eseguiti in maniera disgiunta rispetto agli interventi trainanti, per essi restano comunque applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. E quindi, per quanto riguarda:

Photo Credit: tabella estratta dallaGuida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a luglio 2020

A chi spetta il Superbonus del 110%? Puoi fare domanda se hai effettuato gli interventi che rientrano nella detrazione, e rientri in una di queste categorie:
• condomìni (costituiti anche da condomini che hanno seconde case);
• persone fisiche, che siano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
• Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati; enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti e istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. La detrazione spetta soprattutto per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, e adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per questa categoria il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Gli interventi per cui spetta la detrazione sono quelli realizzati su immobili posseduti dalle cooperative e assegnati in godimento ai propri soci;
•associazioni e società dilettantistiche iscritte nel registro (decreto legislativo n.242/1999). Possono fare domanda esclusivamente per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
• organizzazioni lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazione di promozione sociale.
Considera che la detrazione ti spetta se possiedi o detieni l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Puoi essere quindi:
Se sei titolare di reddito d’impresa o professionale puoi accedere e quindi beneficiare della detrazionesolo se partecipi alle spese per gli interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Ecco i requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione con aliquota al 110%:
• realizzazione di almeno uno degli interventi previsti per il Sismabonus o l’Ecobonus al 110%, a cui possono essere aggiunti congiuntamente gli altri interventi;
• raggiungimento di due classi energetiche dell’edificio (inteso ai sensi del D. Lgs 192/2005) o se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta attestata attraverso attestato di prestazione energetica sull’edificio, (ex ante ex post);
• asseverazione tecnica su:
• visto di conformità fiscale rilasciato ex art 35 o art 32 decreto 241/97 al contribuente avente diritto a sostenere la spesa;
• gli interventi devono essere effettuati tra il 1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda la detrazione, puoi decidere se:
Ecco gli interventi per cui puoi optare per la cessione o perlo sconto:
• recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari o precedenti interventi e interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
• riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus: rientrano tra questi, a esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
• adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti: inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020;
• installazione di impianti fotovoltaici: sono compresi anche quelli che danno diritto al Superbonus;
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: sono compresi anche quelle che danno diritto al Superbonus.

La nostra analisi sull’impatto degli incentivi fiscali (Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110%), oggetto di cessione del credito, e condotta dal nostro Ufficio Studi insieme a Gabetti Lab, ha preso in considerazione un campione di 59 condomìni (per un totale di quasi 1.300 unità abitative), che hanno contrattualizzato l’esecuzione di interventi per l’efficientamento energetico in Ecobonus/Sismabonus, prevedendo la cessione del credito fiscale. Di questi condomìni, 17 hanno poi manifestato l’intenzione di passare al Superbonus 110%.
Se vuoi approfondire l’argomento su quelle che oggi sono le opportunità del rinnovo edilizio, puoi scaricare direttamente da qui il nostro report.