
Esiste una domanda relativa alle spese di riscaldamento che si ripresenta spesso, ovvero: come ripartirle correttamente tra i condomini?
Negli edifici con riscaldamento centralizzato e contabilizzazione del calore, i costi si dividono in una quota variabile, legata ai consumi individuali, e una quota fissa, destinata a coprire i consumi involontari, come le dispersioni dell'impianto comune.
Il D.Lgs. 73/2020 stabilisce che almeno il 50% della spesa energetica debba essere attribuito ai consumi volontari, mentre la parte restante viene distribuita secondo criteri previsti dalla normativa.
Comprendere queste regole permette di verificare i conteggi condominiali e individuare eventuali anomalie.
La guida presentata in questo articolo è pensata per offrire un quadro generale con finalità informative e non sostituisce in alcun modo una consulenza legale relativa al singolo caso.

La ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato distingue i consumi effettivi delle singole abitazioni dai costi energetici comuni, garantendo una distribuzione più equa delle spese.
La quota variabile corrisponde all'energia termica utilizzata da ciascun appartamento. Negli impianti a distribuzione verticale, i consumi vengono generalmente stimati attraverso i ripartitori installati sui radiatori, mentre negli impianti orizzontali possono essere utilizzati contatori diretti.
Le valvole termostatiche regolano il calore erogato, mentre i dispositivi di contabilizzazione permettono di attribuire i consumi alle singole unità immobiliari.
La quota fissa riguarda principalmente i consumi involontari, ossia l'energia dispersa dalle tubazioni e dalla rete condominiale. Questa componente viene sostenuta anche da chi utilizza poco il riscaldamento o mantiene i termosifoni chiusi.
Le spese di conduzione e manutenzione ordinaria costituiscono ulteriori costi comuni, da distinguere dalla spesa energetica e ripartire secondo i criteri applicabili.

Il D.Lgs. 102/2014 ha disciplinato la contabilizzazione del calore negli edifici condominiali, mentre il successivo D.Lgs. 73/2020 ha modificato i criteri di ripartizione.
La norma UNI 10200 rappresenta un riferimento tecnico per suddividere le spese considerando consumi volontari, dispersioni e caratteristiche dell'impianto. Tuttavia, dal 2020 non costituisce più l'unico metodo obbligatorio di ripartizione.
La normativa prevede che almeno il 50% della spesa energetica sia attribuito ai consumi volontari.
La parte restante può essere distribuita secondo millesimi, superficie, volume o potenze installate, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

I millesimi di riscaldamento possono essere determinati considerando il fabbisogno energetico delle singole abitazioni, attraverso valutazioni effettuate da un tecnico abilitato. In alternativa, possono essere adottati altri criteri consentiti dalla normativa.
Consideriamo un condominio con una spesa energetica di 10.000 euro, ripartita per il 70% sui consumi volontari e per il 30% sulla componente restante:
7.000 euro vengono distribuiti secondo i consumi individuali;
3.000 euro vengono ripartiti secondo la tabella condominiale applicabile.
Un appartamento con 80 millesimi della tabella utilizzata per la quota fissa pagherà 240 euro per questa componente, oltre ai consumi individuali.
Per verificare il prospetto dell'amministratore occorre controllare le letture dei contabilizzatori, le percentuali applicate e le tabelle utilizzate. Eventuali consumi anomali richiedono verifiche tecniche sui dispositivi e sui conteggi.

Negli immobili in affitto, l'inquilino sostiene generalmente le spese di esercizio del riscaldamento e manutenzione ordinaria, mentre il proprietario è responsabile degli interventi straordinari e della sostituzione dell'impianto.
La quota fissa non è automaticamente a carico del proprietario: anche i consumi involontari legati al normale funzionamento dell'impianto possono rientrare negli oneri del conduttore.

Una corretta ripartizione garantisce trasparenza, ma per ridurre i consumi è necessario intervenire sulle dispersioni e sull'efficienza dell'edificio.
Una diagnosi energetica condominiale permette di individuare le criticità dell'impianto e valutare interventi di miglioramento, dall'isolamento termico alla modernizzazione della centrale.
Per approfondire il tema del risparmio energetico e della riduzione dei consumi, consultala nostra guida pratica all’efficienza energetica in casa.

Le risposte alle domande più frequenti su come si ripartiscono le spese di riscaldamento.
Almeno il 50% della spesa energetica viene attribuito ai consumi volontari, mentre la parte restante segue i criteri previsti dalla normativa e applicabili al condominio.
Sì. Anche senza consumi volontari, rimane l'obbligo di contribuire ai costi comuni dell'impianto.
Sì, purché il distacco non provochi notevoli squilibri o aggravi di spesa agli altri condomini. Restano dovute le spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell'impianto comune.